Statuto

Lo statuto

Registrato il 24-01-2022 - Codice identificativo registrazione: TNL22L000486000EE -  SCARICALO

 

Art. 1 – COSTITUZIONE

In data 18 settembre 1971 è stata costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del C.C., un’Associazione Sportiva dilettantistica denominata “AGIS – ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES” - qui di seguito l’Associazione - retta dal presente Statuto, nonché dalle vigenti norme di legge in materia.

 

Art. 2 – SCOPO

L’Associazione è apartitica e apolitica, non ha finalità di lucro.

L’Associazione non potrà distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché profitti, riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scopo dell’Associazione è la promozione, la diffusione e l’organizzazione di gare e manifestazioni ed in genere il potenziamento di ogni attività volta all’incremento ed allo sviluppo del gioco del golf dilettantistico fra Seniores.

L’Associazione è aggregata alla FEDERAZIONE ITALIANA GOLF – qui di seguito F.I.G. – di cui accetta lo Statuto ed i Regolamenti.

 

Art. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Assemblea dei soci può, in ogni tempo, deliberare lo scioglimento dell’Associazione, fissando le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale, secondo le norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del presente Statuto.

 

Art. 4 – SEDE

L’Associazione ha sede in Italia.

 

Art. 5 – SOCI

Possono appartenere all’Associazione tutti i giocatori italiani e stranieri che rivestano la qualifica di dilettante secondo le norme F.I.G., che siano tesserati F.I.G., i quali compiano il 50° anno di età entro l’anno solare.

I soci si distinguono in Effettivi ed Onorari.

  1. Sono Soci Effettivi coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di far parte dell’Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite. I Soci Effettivi hanno tutti i diritti e doveri che loro competono per l’appartenenza all’Associazione. Essi hanno il diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
  2. Sono Soci Onorari coloro che, per particolari ragioni, vengono nominati tali dal Presidente dell’Associazione e sono ratificati dal Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile dello stesso. Essi non pagano la quota annuale. Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. Il loro status ha la durata dell’anno solare in cui sono stati nominati.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Non possono appartenere all’Associazione come Soci quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l’Associazione e coloro che non rivestano la qualifica di dilettante secondo le norme F.I.G.

Condizione indispensabile per essere socio dell’Associazione è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Il domicilio dei Soci viene eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in quello risultante da successive comunicazioni scritte pervenute al Consiglio Direttivo.

Con il termine “Soci”, senza indicazione se Effettivi o Onorari, si intendono i Soci Effettivi.

 

Art. 5 bis – CATEGORIE DI SOCI

I Soci Effettivi sono:

  1. Soci Seniores Uomini e Donne che abbiano compiuto il 50esimo anno di età entro l’anno solare e che siano nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni;
  2. Soci Uomini Supersenior che abbiano compiuto il 60esimo anno di età entro l’anno solare e che siano nella fascia di età compresa tra i 60 e i 69 anni;
  3. Soci Donne Supersenior che abbiano compiuto il 60esimo anno di età entro l’anno solare e che siano nella fascia di età compresa tra i 60 e i 64 anni;
  4. Soci Uomini Master che abbiano compiuto il 70esimo anno di età entro l’anno solare e che siano nella fascia di età superiore ai 70 anni;
  5. Soci Donne Master Lady che abbiano compiuto il 65esimo anno di età entro l’anno solare e che siano nella fascia di età superiore ai 65 anni.

 

Art. 5 ter – AMMISSIONE

Salvo che per i Soci Onorari, coloro che desiderano essere ammessi tra i Soci Effettivi devono manifestare la loro volontà nei seguenti modi:

  1. alla Segreteria del Circolo presso il quale sono tesserati F.I.G.;
  2.  alla Segreteria dell’Associazione;
  3.  con tesseramento diretto seguendo le procedure previste per aderire all’Associazione pubblicate sul sito.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione non redige alcuna motivazione scritta circa le sue decisioni sull’eventuale mancata ammissione dell’aspirante Socio.

 

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

Salvo che per i Soci Onorari, la qualità di Socio Effettivo cessa per i seguenti motivi:

  1. per volontarie dimissioni, da notificare al Consiglio Direttivo non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. per morosità, ove la quota annuale non sia versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Socio che non abbia versato la quota entro tale termine non ha diritto di appartenere all’Associazione; qualora regolarizzi la sua situazione entro l’anno solare potrà essere riammesso nell’Associazione dal momento del pagamento della quota.
  3. per radiazione, da deliberarsi dagli Organi Disciplinari su denuncia del Consiglio Direttivo, per motivi di particolare gravità.

 

Art. 7 – QUOTE SOCIALI

Tutti i Soci Effettivi sono tenuti a corrispondere la quota sociale. La quota sociale è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed è intrasmissibile. La quota sociale deve essere pagata anticipatamente in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o termine diverso se stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Socio che non vi provveda sarà considerato moroso.

I Soci Effettivi contraggono impegno annuale. L’anno sociale coincide con quello solare.

Il Presidente Onorario, i Consiglieri Onorari ed i Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Il Socio non in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

 

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

ORGANI CENTRALI

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Comitato di Presidenza
  • il Collegio dei Revisori dei Conti
  • gli Organi di Giustizia

 

ORGANI PERIFERICI

  • i Delegati di Circolo
  • i Comitati Regionali
  • i Delegati Regionali

 

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, non oltre la fine di giugno. L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria possono essere convocate anche su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci.

La convocazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata, fax o per posta elettronica da inviare ai Circoli italiani di golf; detta convocazione verrà indirizzata al Delegato di Circolo e cumulativamente ai Soci Seniores appartenenti a ciascun Circolo; essa dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, nonché l’indicazione della data, del luogo e dell’ora dell’Assemblea che potrà essere tenuta anche utilizzando mezzi di videoconferenza.

L’avviso di convocazione verrà affisso sotto la responsabilità del Delegato di Circolo alla bacheca del rispettivo Circolo di appartenenza. La documentazione relativa all’ordine del giorno sarà disponibile presso la segreteria dell’Associazione ed è a disposizione del Socio che ne faccia richiesta.

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Nelle assemblee ordinarie, escluse quelle convocate per le elezioni di cui all’art. 10 punto a) ogni Socio ha diritto ad un voto e, se in presenza, potrà rappresentare, per delega scritta – purché non faccia parte degli Organi Sociali – non più di altri 5 Soci. Tali deleghe non sono consentite nei casi di utilizzo di strumenti di videoconferenza.

Nell'assemblea ordinaria convocata per le elezioni di cui all'art.10 punto a) non è consentito conferire delega per l'espressione del voto qualora si utilizzi la modalità di voto per via telematica.

 

Art. 10 – COMPITI DELLA ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria:

  1. elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori e degli Organi di Giustizia.
  2. approva il bilancio di esercizio coincidente con l’anno solare, presentato dal Consiglio Direttivo ed il bilancio previsionale dell’esercizio corrente.
  3. delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita della Associazione posta all’ordine del giorno.

 

L’Assemblea Straordinaria:

  1. delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
  2. delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulle conseguenti modalità della liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

 

Art. 11 – COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono validamente approvate, sia in prima che in seconda convocazione, quando abbiano riportato il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto presenti.

In occasione dell’Assemblea convocata per procedere alle nomine di cui all’art. 10 punto a) del presente Statuto, i Soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente con le seguenti modalità:

  1. direttamente in assemblea ed ivi con modalità "online";
  2. a distanza in via telematica accedendo al sito internet dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento che disciplina le modalità di esercizio del voto a distanza per via telematica anche mediante le modifiche ritenute a tal fine necessarie del regolamento per "Candidature e votazioni per corrispondenza e assembleari delle cariche sociali" approvato dall'assemblea straordinaria in data 18 settembre 2007.

Tutti gli Organi Sociali saranno validamente costituiti dai candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, sia assembleari che per via telematica.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono validamente approvate quando abbiano riportato il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto presenti. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, salvo diverso avviso dell'Assemblea.

Il Presidente nominerà un segretario, anche non Socio, e almeno due scrutatori, scegliendoli fra i presenti. Nelle votazioni per le cariche sociali il Presidente potrà affidare l'incarico di scrutatore anche alla società incaricata della realizzazione e/o gestione del sistema di voto per via telematica.

Lo scrutinio dei voti espressi in via telematica dovrà avvenire contestualmente a quello dei voti espressi in assemblea.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere regolare verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori. Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto, se questo è richiesto da almeno un quinto dei Soci presenti. La nomina alle cariche sociali deve avvenire a scrutinio segreto.

 

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e da dieci Consiglieri, scelti fra i Soci Effettivi.

Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati per un periodo di quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio di carica, nonché di quello preventivo per l’anno successivo, e sono rieleggibili.

Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea e scelti dall’elenco dei Soci candidati.

Le candidature dovranno essere indirizzate al Presidente e depositate o inviate alla sede dell’Associazione fino a 3 mesi prima dell’Assemblea Ordinaria convocata per il rinnovo degli Organi Sociali. I candidati, entro il termine sopra indicato, dovranno depositare una dichiarazione con la quale accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità.

Verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto e così di seguito. Tale o tali cooptazioni saranno sottoposte a ratifica nella prima Assemblea.

I consiglieri così eletti decadranno con quelli in carica.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea per l’elezione dei nuovi Consiglieri e del Presidente dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla decadenza del Consiglio uscente.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento, ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà nominare un Presidente Onorario ed uno o più Consiglieri Onorari che decadranno alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Essi non hanno diritto di voto.

 

Art. 12bis – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato quando il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve essere diramata con avviso scritto, che specifichi l’ordine del giorno, inviato a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inviata per telegramma, telefax o posta elettronica con 48 ore di preavviso.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei consiglieri presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e/o dal Segretario; il verbale deve essere trascritto su apposito registro.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto il Presidente Onorario, i Consiglieri Onorari, nonché persone la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente.

 

Art. 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per indirizzare, organizzare e gestire l’attività dell’Associazione; a tal fine ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento degli scopi sociali definiti dall’art. 2, esclusi quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

  1. provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del suo patrimonio ed alla sua amministrazione;
  2. conviene, stipula, risolve, modifica contratti di gestione, di locazione di terreni e di edifici, di locazione e di compravendita di macchine, contratti di fornitura e di appalti, permute e conti correnti bancari ed infine ogni e qualsiasi contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
  3. provvede all’assunzione di personale, fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;
  4. stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l’uso e l’esercizio degli eventuali impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura della stagione sportiva nel corso dell’anno sociale; il calendario delle gare Nazionali ed Internazionali ed i regolamenti delle principali competizioni;
  5. provvede alla compilazione delle norme del funzionamento dei servizi della Sede Sociale e dei Regolamenti Interni;
  6. provvede a deferire al Giudice di I istanza i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto, dei Regolamenti Interni o che, con la loro condotta, determinassero disturbo al buon andamento dell’Associazione e, su richiesta di tale collegio, adotta i necessari provvedimenti;
  7. compila il bilancio consuntivo di fine esercizio e quello preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  8. nomina la Commissione Sportiva Centrale di cui al successivo art. 16;
  9. promuove gli adempimenti necessari alle elezioni degli Organi Periferici di cui all’art. 8;
  10. stabilisce la sede dell’Associazione;
  11. determina l’ammontare della quota sociale ed il termine di pagamento della stessa.

In riferimento a quanto sopra, il Consiglio Direttivo può emanare e modificare regolamenti, nominare commissioni e delegare i suoi poteri al Presidente o, in sua vece, al Vice Presidente, al Tesoriere, eccezion fatta per le materie di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), j), k).

 

Art. 14 – PRESIDENTE

 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento coi medesimi poteri attribuiti allo stesso o in quelle mansioni che gli vengano espressamente delegate.

 

Art. 14 bis – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato di Presidenza, costituito dal Presidente e da tre consiglieri. La nomina del Consiglio di Presidenza dovrà essere ratificata dalla prima successiva Assemblea. Il Comitato di Presidenza, in caso di particolare urgenza, può deliberare, a maggioranza dei componenti, provvedimenti immediati, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima successiva riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri Effettivi e due Supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall’Assemblea Ordinaria con mandato di quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio di carica; è rieleggibile.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell’ambito delle attività dell’Associazione. Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dall’elezione, il Consiglio dei Revisori procederà alla nomina del suo Presidente.

I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige per l’Assemblea Ordinaria una relazione annuale scritta sul bilancio d’esercizio coincidente con l’anno solare sottoposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione, per qualunque causa, di un Revisore, subentra il Supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere all’elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

 

Art. 16 – COMMISSIONE SPORTIVA CENTRALE

 

L’attività sportiva dell’Associazione è organizzata da un’apposita Commissione Sportiva Centrale composta da 3 a 5 membri scelti tra i Soci Effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo, che rimangono in carica per la durata del mandato presidenziale e sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, la Commissione Sportiva nomina il Presidente.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del sostituto.

 

Art. 16 bis – COMMISSIONE SPORTIVA REGIONALE

L’attività sportiva regionale dell’Associazione può essere organizzata per ciascuna Regione da un’apposita Commissione Sportiva Regionale composta da 3 a 5 membri scelti fra i Soci Effettivi di ciascuna regione, che durano in carica per la durata del mandato presidenziale e possono essere riconfermati.

La Commissione Sportiva Regionale sarà nominata dal Comitato Regionale, eletto a norma di quanto stabilito dal successivo art. 19 ter del presente Statuto.

In caso di dimissioni di un componente, il Comitato Regionale provvederà alla nomina del sostituto. La Commissione Sportiva Regionale elegge il Presidente della medesima.

 

Art. 17 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA CENTRALE

La Commissione Sportiva Centrale:

  1. sottopone all’approvazione del Consiglio il calendario gare della Associazione ed i regolamenti delle principali competizioni;
  2. provvede alla formazione delle squadre rappresentative della Associazione e propone al Consiglio Direttivo la nomina dei capitani delle squadre maschili e femminili; le gare di selezione si svolgeranno sull’intero territorio nazionale;
  3. controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
  4. vigila sul regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva;
  5. La Commissione Sportiva Centrale dovrà redigere il verbale delle riunioni, firmato dal presidente, i verbali saranno conservati presso la Segreteria dell’Associazione.

 

Art. 17 bis – COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA REGIONALE

La Commissione Sportiva Regionale, all’interno della propria Regione di competenza:

a) vigila, in collaborazione con le Commissioni Sportive dei Circoli, sul regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva regionale;

b) coadiuva il Delegato Regionale alla redazione del Calendario Gare Regionali, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo.

c) propone all’approvazione del Comitato Regionale i regolamenti delle competizioni di carattere regionale e locale.

 

Art. 17 ter – INCOMPATIBILITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica relativa agli Organi Centrali o incarico di carattere Nazionale, ad eccezione dell’incarico di Tesoriere, mentre non lo è per cariche relative agli Organi Periferici o incarico di carattere regionale o locale. Qualora si verificassero casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare entro trenta giorni per una delle cariche cui sia stato eletto o per l’incarico per il quale è stato nominato. In caso di mancata opzione, egli decadrà dalla carica o dall’incarico più recente.

 

Art. 18 – ORGANI DI GIUSTIZIA

 

Vengono nominati dall’Assemblea dei Soci unitamente ai rispettivi Supplenti; durano in carica per il quadriennio e sono rieleggibili. Essi sono:

  1. Giudice di I Istanza:

giudica i casi dei Soci che si rendessero inadempienti alle norme di Statuto e Regolamenti o che per la loro condotta determinassero disturbo e/o nocumento al buon andamento dell’Associazione; giudica altresì per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra Soci e fra i Soci e l’Associazione o i suoi organi.

Il Giudice di I Istanza procede su formale richiesta del Presidente della Associazione o del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo; dovrà sentire anche l’interessato con le più ampie garanzie di difesa. In caso di impedimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di I Istanza Supplente.

  1. Giudice di II Istanza:

giudica in secondo grado e in via definitiva sul ricorso della parte interessata o del Presidente della Associazione o del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di II Istanza Supplente.

 

Le precitate cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

Le decisioni degli Organi di Giustizia hanno efficacia interna alla Associazione.

I casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva di rilevanza federale, sono di esclusiva competenza degli organi di giustizia della F.I.G., alla quale l’Associazione riconosce esclusiva giurisdizione ispettiva e disciplinare.

 

Art. 19 – NORME COMUNI PER I DELEGATI DI CIRCOLO, DELEGATI REGIONALI E RELATIVE ELEZIONI

 

I Delegati di Circolo vengono eletti, previa convocazione di apposita Assemblea, dagli iscritti all’Associazione di ogni Circolo e sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo del Circolo stesso. Rimangono in carica per tutto il mandato Presidenziale, di cui all’art. 12, e sono rieleggibili.

I Delegati di Circolo di ciascuna Regione, riuniti in apposita Assemblea, eleggono il Comitato Regionale, composto da 3 a 5 membri ed il suo Presidente, che assumerà anche l’incarico di Delegato Regionale. I Delegati Regionali devono essere scelti tra i Soci di ciascuna Regione. La convocazione dell’Assemblea deve essere diramata con avviso scritto, anche utilizzando strumenti informatici, ed inviata ai Delegati di Circolo almeno cinque giorni prima della data fissata. Delle operazioni elettorali dovrà essere redatto apposito verbale contenente l’elenco dei partecipanti e l’indicazione dei candidati eletti, che dovrà essere successivamente inviato alla Segreteria dell’Associazione per la sua pubblicazione sul sito della stessa.

Sia il Comitato Regionale che il Delegato Regionale rimangono in carica per tutto il mandato Presidenziale e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o rinuncia del Presidente e Delegato Regionale, il Comitato Regionale provvederà a sostituirlo con un componente del Comitato stesso, previa ratifica alla prima Assemblea dei Delegati di Circolo. In caso di dimissioni o rinuncia di un componente del Comitato Regionale, egli verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Alla scadenza naturale del loro mandato, i Delegati di Circolo e il Delegato Regionale devono provvedere all’elezione per il rinnovo delle cariche.

Il Delegato Regionale ha il compito di rappresentare l’Associazione a livello Regionale. Il Comitato Regionale, per il tramite del suo Presidente, potrà sottoporre suggerimenti e proposte migliorative al Consiglio Direttivo.

I Delegati di Circolo che, per validi motivi, non provvedano, a norma di Statuto, all’elezione diretta del Delegato Regionale, dovranno comunicare le loro ragioni per scritto al Consiglio Direttivo, il quale conferirà l’incarico di Delegato Regionale ad un Associato scelto dal Consiglio Direttivo nella Regione interessata.

 

Art. 19 bis – COMPITI E FUNZIONI DEL DELEGATO DI CIRCOLO E DEL DELEGATO REGIONALE

  1. Il Delegato di Circolo rappresenta l’Associazione all’interno del proprio Circolo di appartenenza. Quale rappresentante dei soci dell’Associazione del proprio Circolo, egli promuove l’Associazione al suo interno, raccoglie e definisce le esigenze ed i problemi connessi all’esercizio dell’attività sportiva nel proprio Circolo, per trasmetterli al proprio Comitato Regionale.

Alla scadenza del suo mandato, il Delegato di Circolo ha inoltre il compito di indire l’Assemblea per le elezioni del nuovo Delegato di Circolo.

  1. Il Delegato Regionale è il rappresentante dell’Associazione in ciascuna Regione. Egli provvede alla supervisione ed al coordinamento, all’interno di ciascuna Regione, dell’opera dei Delegati di Circolo.

Inoltre, il Delegato Regionale, in qualità di Presidente del Comitato Regionale, provvede a:

  • convocare e presiedere le riunioni del Comitato medesimo;
  • eseguirne le eventuali deliberazioni;
  • indire, alla scadenza del suo mandato, l’Assemblea dei Delegati di Circolo per le elezioni del Comitato e del nuovo Delegato Regionale.

È facoltà del Consiglio Direttivo affidare ai Delegati di Circolo e Regionali ulteriori incarichi ordinari e/o straordinari.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

 

Art. 19 ter – COMITATI REGIONALI

Il Comitato Regionale è presieduto dal Delegato Regionale ed è incaricato del coordinamento, all’interno della Regione di competenza, dell’attività svolta nei singoli Circoli.

Una volta eletto, nomina la Commissione Sportiva Regionale, determinandone il numero dei componenti (da tre a cinque) e scegliendoli fra i Soci Effettivi della propria Regione.

Deve coadiuvare il Delegato Regionale alla redazione propositiva dell’annuale calendario/programma agonistico regionale dell’Associazione. Tale Calendario/programma dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo non oltre il 15 novembre di ogni anno, al fine di ottenerne l’approvazione.

Ciascun Comitato Regionale si riunisce nella sede del Circolo di appartenenza del Delegato Regionale che lo presiede, salvo diverso accordo. Il Comitato Regionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. I Soci propositori dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto. Il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.9 entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte presentate dai soci.

 

Art. 21 - SCIOGLIMENTO

L’Associazione può essere sciolta volontariamente con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, assunta col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più dei due terzi degli aventi diritto a voto. Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori che opereranno nell’osservanza della legge e delle norme sportive. I beni sociali, pagati gli eventuali debiti dell’Associazione, saranno devoluti alla F.I.G.

 

Art. 22 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme della F.I.G., del C.O.N.I. e di legge.