Statuto

Lo statuto

Registrato il 06-12-2023 - Repertorio n. 32216/15910 -  SCARICALO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una associazione denominata “AGIS – ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES ENTE DEL TERZO SETTORE” per brevità anche “AGIS ETS" (di seguito la “Associazione”).

Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – SCOPO E ATTIVITA'

L’Associazione è apartitica e apolitica, non ha finalità di lucro.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

In particolare scopo dell’Associazione è la promozione, la diffusione e l’organizzazione di gare e manifestazioni ed in genere il potenziamento di ogni attività volta all’incremento ed allo sviluppo del gioco del golf dilettantistico fra Seniores, in quanto sport adatto a tutte le età e portatore di grandi benefici al benessere psicofisico dei praticanti.

L’Associazione è aggregata alla FEDERAZIONE ITALIANA GOLF – qui di seguito F.I.G. – di cui accetta lo Statuto ed i Regolamenti.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l’Associazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere t) e i), del D.Lgs 117/2017:

-         organizzazione di gare locali, regionali e nazionali e internazionali aventi come obiettivo quello di favorire la diffusione del golf fra i seniores;

-       attività didattiche di avviamento allo sport del golf;

-       attività ludico ricreative di interesse sociale;

-       eventi di aggregazione socio culturale di interesse sociale;

-       eventi culturali, conferenze tematiche, meeting e convention su temi attinenti lo scopo dell’Associazione;

-       corsi individuali e collettivi gestiti da professionisti qualificati del settore volti all'individuazione del potenziale di crescita attraverso la definizione di programmi personalizzati.

L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L’Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Assemblea dei soci può, in ogni tempo, deliberare lo scioglimento dell’Associazione, fissando le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale, secondo le norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del presente Statuto.

Art. 4 – SEDE

La Associazione ha sede legale in Tradate.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art. 5 – SOCI

Possono appartenere all’Associazione tutti i giocatori italiani e stranieri che rivestano la qualifica di dilettante Seniores secondo le norme F.I.G., che siano tesserati F.I.G.

I soci si distinguono in Effettivi ed Onorari.

  1. Sono Soci Effettivi coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di far parte dell’Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite dal presente statuto. I Soci Effettivi hanno tutti i diritti e doveri che loro competono per l’appartenenza all’Associazione. Essi hanno il diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
  2. Sono Soci Onorari coloro che, per particolari ragioni, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Essi non pagano la quota annuale. Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Non possono appartenere all’Associazione come Soci quanti abbiano rapporti di dipendenza con l’Associazione.

Condizione indispensabile per essere socio dell’Associazione è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Il domicilio dei Soci viene eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in quello risultante da successive comunicazioni scritte pervenute al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – AMMISSIONE

Salvo che per i Soci Onorari, coloro che desiderano essere ammessi tra i Soci Effettivi devono manifestare la loro volontà nei seguenti modi:

  1. alla Segreteria del Circolo presso il quale sono tesserati F.I.G.;
  2. alla Segreteria dell’Associazione;
  3. seguendo le procedure previste per aderire all’Associazione pubblicate sul sito.

L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all’interessato il diniego con l’indicazione delle motivazioni. L’interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull’istanza si pronunci il Giudice di I Istanza di cui all’articolo 24 del presente statuto.

Art. 7 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di Socio cessa per i seguenti motivi:

  1. per morte.
  2. per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
  3. per decadenza: la decadenza opera automaticamente in caso di morosità, ove la quota annuale non sia versata entro il termine di cui all’art. 9 del presente statuto.
  4. per esclusione deliberata dagli Organi di Giustizia di cui all’articolo 24 del presente statuto, per motivi di particolare gravità.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati sopra deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di socio.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L’ordinamento interno dell’Associazione si ispira a principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare;

- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di recedere in qualsiasi momento;

- di candidarsi per le cariche associative;

- di esaminare i libri sociali presso la sede dell’Associazione, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei soci onorari;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Tutti i Soci Effettivi sono tenuti a corrispondere la quota sociale. La quota sociale è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed è intrasmissibile. La quota sociale deve essere pagata anticipatamente in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o termine diverso se stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Socio che non vi provveda sarà considerato moroso.

I Soci Effettivi contraggono impegno annuale. L’anno sociale coincide con quello solare.

Il Presidente Onorario, i Consiglieri Onorari ed i Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Il Socio non in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

Art. 9 – QUOTE SOCIALI

Tutti i Soci Effettivi sono tenuti a corrispondere la quota sociale. La quota sociale è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo che determina altresì il termine entro il quale deve essere versata.

Il Socio che non vi provveda sarà considerato moroso.

Il Socio non in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

ORGANI CENTRALI

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Comitato di Presidenza
  • l’Organo di Controllo, se nominato
  • gli Organi di Giustizia
  • la Commissione Sportiva Centrale

 

ORGANI PERIFERICI

  • i Delegati di Circolo
  • i Comitati Regionali
  • i Delegati Regionali

 

I componenti degli organi centrali e periferici non possono svolgere direttamente o indirettamente un'attività commerciale e o imprenditoriale direttamente collegata alla attività dell'Associazione.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria possono essere convocate anche su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci.

La convocazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata, fax o per posta elettronica da inviare a tutti i soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

L’avviso di convocazione verrà inoltre affisso, sotto la responsabilità del Delegato di Circolo, alla bacheca del rispettivo Circolo di appartenenza.

L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, nonché l’indicazione della data, del luogo e dell’ora dell’Assemblea.

La documentazione relativa all’ordine del giorno sarà disponibile presso la segreteria dell’Associazione ed è a disposizione del Socio che ne faccia richiesta.

L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.

L’Assemblea potrà svolgersi anche utilizzando mezzi di videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a.       che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b.       che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c.       che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Nelle assemblee ogni Socio ha diritto ad un voto. Nelle assemblee che si svolgono in presenza ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Art. 12 – COMPITI DELLA ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, gli Organi di Giustizia e se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
  2. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  3. delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulle conseguenti modalità della liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 32;
  4. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono validamente approvate, sia in prima che in seconda convocazione, quando abbiano riportato il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono validamente approvate quando abbiano riportato il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest’ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall’assemblea.

Per la nomina degli organi sociali ai sensi dell’articolo 12, sono escluse le deleghe e il voto si esprime per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che vota, secondo le modalità stabilite con regolamento assembleare.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e da dieci Consiglieri, scelti fra i Soci.

Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea e scelti dall’elenco dei Soci candidati.

Le candidature dovranno essere indirizzate al Presidente e depositate o inviate alla sede dell’Associazione fino a 1 mese prima dell’Assemblea Ordinaria convocata per il rinnovo degli Organi Sociali. I candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità.

Verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all’Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea per l’elezione dei nuovi Consiglieri e del Presidente dovrà essere convocata entro 90 giorni.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento, ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà nominare un Presidente Onorario ed uno o più Consiglieri Onorari che decadranno alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Essi non hanno diritto di voto.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale.

Art. 15 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, del Vice Presidente, se nominato, oppure dalla persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato quando il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno tre consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto, che specifichi l’ordine del giorno e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, inviato a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inviata per telegramma, telefax o posta elettronica con 48 ore di preavviso.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a.       che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b.       che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c.       che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei consiglieri presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante; il verbale deve essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto il Presidente Onorario, i Consiglieri Onorari, nonché persone la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente.

Art. 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo, oltre ai poteri indicati in altre disposizioni del presente statuto:

  1. provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del suo patrimonio ed alla sua amministrazione;
  2. conviene, stipula, risolve, modifica contratti di gestione, di locazione di terreni e di edifici, di locazione e di compravendita di macchine, contratti di fornitura e di appalti, permute e conti correnti bancari ed infine ogni e qualsiasi contratto che ritiene utile per gli scopi sociali, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
  3. provvede all’assunzione di personale, fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
  4. stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l’uso e l’esercizio degli eventuali impianti, determinando i periodi di apertura e chiusura della stagione sportiva nel corso dell’anno sociale; il calendario delle gare Nazionali ed Internazionali ed i regolamenti delle principali competizioni;
  5. approva le norme sul funzionamento dei servizi della Sede Sociale e i Regolamenti Interni;
  6. provvede a deferire al Giudice di I istanza i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto, dei Regolamenti Interni o che, con la loro condotta, determinassero disturbo al buon andamento dell’Associazione e, su richiesta di tale organo, adotta i necessari provvedimenti disciplinari;
  7. redige il bilancio consuntivo di fine esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  8. nomina la Commissione Sportiva Centrale di cui al successivo art. 20;
  9. promuove gli adempimenti necessari alle elezioni degli Organi Periferici di cui all’art. 10;
  10. determina l’ammontare della quota sociale ed il termine per il relativo versamento;
  11. definisce le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
  12. delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto o dalla legge espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, eccezion fatta per le materie di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), j).

Art. 17 – PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento coi medesimi poteri attribuiti allo stesso o in quelle mansioni che gli vengano espressamente delegate.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 18 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato di Presidenza, costituito dal Presidente e da tre consiglieri. La nomina del Consiglio di Presidenza dovrà essere ratificata dalla prima successiva Assemblea. Il Comitato di Presidenza, in caso di particolare urgenza, può deliberare, a maggioranza dei componenti, provvedimenti immediati, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima successiva riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea nomina l’Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell’Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

L’Organo di Controllo resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

I membri dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 20 – COMMISSIONE SPORTIVA CENTRALE

L’attività sportiva nazionale e internazionale dell’Associazione è organizzata da un’apposita Commissione Sportiva Centrale composta da tre a cinque membri, incluso il presidente della Commissione, scelti tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo, dopo avere stabilito il numero dei componenti, nomina il presidente della Commissione che sottopone al Consiglio i nominativi dei candidati tra i quali il Consiglio Direttivo nomina i restanti membri. Tutti i componenti rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del sostituto, su proposta del Presidente. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente della Commissione, si intenderà dimissionaria l’intera Commissione Sportiva Centrale.

Art. 21 – COMMISSIONE SPORTIVA REGIONALE

L’attività sportiva regionale dell’Associazione può essere organizzata per ciascuna Regione da un’apposita Commissione Sportiva Regionale composta da tre a cinque membri scelti fra i Soci di ciascuna regione, che durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.

La Commissione Sportiva Regionale può essere nominata dal Comitato Regionale, eletto a norma di quanto stabilito dal successivo art. 27 del presente Statuto.

In caso di dimissioni di un componente, il Comitato Regionale provvederà alla nomina del sostituto. La Commissione Sportiva Regionale elegge il Presidente della medesima.

Art. 22 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA CENTRALE

La Commissione Sportiva Centrale:

  1. sottopone all’approvazione del Consiglio il calendario gare nazionali ed internazionali della Associazione e le bozze dei regolamenti delle principali competizioni;
  2. provvede alla formazione delle squadre rappresentative della Associazione e propone al Consiglio Direttivo la nomina dei capitani delle squadre maschili e femminili;
  3. controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
  4. vigila sul regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva.

La Commissione Sportiva Centrale dovrà redigere il verbale delle riunioni, firmato dal presidente, i verbali saranno conservati presso la Segreteria dell’Associazione.

Art. 23 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA REGIONALE

Se nominata, la Commissione Sportiva Regionale, all’interno della propria Regione di competenza:

  1. vigila, in collaborazione con le Commissioni Sportive dei Circoli di cui all'art. 5 dello Statuto della F.I.G, sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva regionale;
  2. coadiuva il Delegato Regionale alla redazione del Calendario Gare Regionali, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
  3. propone all'approvazione del Comitato Regionale i regolamenti delle competizioni di carattere regionale e locale.

Art. 24 – ORGANI DI GIUSTIZIA

Vengono nominati dall’Assemblea dei Soci unitamente ai rispettivi Supplenti e sono scelti tra persone dotate di requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità; durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono:

  1. Giudice di I Istanza:

giudica i casi dei Soci che si rendessero inadempienti alle norme di Statuto e Regolamenti o che per la loro condotta determinassero disturbo e/o nocumento al buon andamento dell’Associazione; giudica altresì per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra Soci e fra i Soci e l’Associazione o i suoi organi.

Il Giudice di I Istanza procede su formale richiesta del Presidente della Associazione o del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo; dovrà sentire anche l’interessato con le più ampie garanzie di difesa. In caso di impedimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di I Istanza Supplente.

  1. Giudice di II Istanza:

giudica in secondo grado sul ricorso, presentato entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento del Giudice di I Istanza, della parte interessata o del Presidente della Associazione o del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di II Istanza Supplente.

Le precitate cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

Le decisioni degli Organi di Giustizia hanno efficacia interna alla Associazione.

I casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva di rilevanza federale, sono di esclusiva competenza degli organi di giustizia della F.I.G., alla quale l’Associazione riconosce esclusiva giurisdizione ispettiva e disciplinare.

Art. 25 – DELEGATI DI CIRCOLO, DELEGATI REGIONALI E RELATIVE ELEZIONI

I Delegati di Circolo vengono eletti, previa convocazione di apposita Assemblea, dagli iscritti all’Associazione di ogni Circolo e sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo del Circolo stesso. Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

I Delegati di Circolo di ciascuna Regione, riuniti in apposita Assemblea, eleggono al proprio interno il Comitato Regionale, composto da tre a cinque membri, incluso il proprio Presidente, che assumerà anche l’incarico di Delegato Regionale. I Delegati Regionali devono essere scelti tra i Soci di ciascuna Regione. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata con avviso scritto, anche utilizzando strumenti informatici, ed inviata ai Delegati di Circolo almeno cinque giorni prima della data fissata. Delle operazioni elettorali dovrà essere redatto apposito verbale contenente l’elenco dei partecipanti e l’indicazione dei candidati eletti, che dovrà essere successivamente inviato alla Segreteria dell’Associazione per la sua pubblicazione sul sito della stessa.

Sia il Comitato Regionale che il Delegato Regionale rimangono in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o rinuncia del Presidente e Delegato Regionale, il Comitato Regionale provvederà a sostituirlo con un componente del Comitato stesso, previa ratifica alla prima Assemblea dei Delegati di Circolo. In caso di dimissioni o rinuncia di un componente del Comitato Regionale, egli verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Alla scadenza naturale del loro mandato, i Delegati di Circolo e il Delegato Regionale devono provvedere a promuovere l’elezione per il rinnovo delle cariche.

Il Delegato Regionale ha il compito di promuovere l’Associazione a livello Regionale. Il Comitato Regionale, per il tramite del suo Presidente, potrà sottoporre suggerimenti e proposte migliorative al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

I Delegati di Circolo che, per validi motivi, non provvedano, a norma di Statuto, all’elezione diretta del Delegato Regionale, dovranno comunicare le loro ragioni per scritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale conferirà l’incarico di Delegato Regionale ad un Associato scelto dal Consiglio Direttivo stesso nella Regione interessata.

Art. 26 – COMPITI E FUNZIONI DEL DELEGATO DI CIRCOLO E DEL DELEGATO REGIONALE

 

  1. Il Delegato di Circolo promuove l’Associazione all’interno del proprio Circolo di appartenenza, raccoglie e definisce le esigenze ed i problemi connessi all’esercizio dell’attività sportiva nel proprio Circolo, per trasmetterli al proprio Comitato Regionale.

Alla scadenza del suo mandato, il Delegato di Circolo ha inoltre il compito di indire l’Assemblea per le elezioni del nuovo Delegato di Circolo.

  1. Il Delegato Regionale promuove l’Associazione in ciascuna Regione. Egli provvede alla supervisione ed al coordinamento, all’interno di ciascuna Regione, dell’opera dei Delegati di Circolo.

Inoltre, il Delegato Regionale, in qualità di Presidente del Comitato Regionale, provvede a:

  • convocare e presiedere le riunioni del Comitato medesimo;
  • eseguirne le eventuali deliberazioni;
  • indire, alla scadenza del suo mandato, l’Assemblea dei Delegati di Circolo per le elezioni del Comitato e del nuovo Delegato Regionale.

È facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione affidare ai Delegati di Circolo e Regionali ulteriori incarichi ordinari e/o straordinari.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 27 – COMITATI REGIONALI

Il Comitato Regionale è presieduto dal Delegato Regionale ed è incaricato del coordinamento, all’interno della Regione di competenza, dell’attività svolta nei singoli Circoli.

Una volta eletto, può nominare la Commissione Sportiva Regionale, determinandone il numero dei componenti (da tre a cinque) e scegliendo i componenti fra i Soci Effettivi della propria Regione. Nel caso in cui il Comitato ritenga di non nominare la Commissione Sportiva Regionale, ne assume esso stesso i compiti, indicati all’articolo 23 del presente statuto.

Il Comitato coadiuva il Delegato Regionale alla redazione dell’annuale calendario/programma agonistico regionale dell’Associazione, impegnandosi al rispetto delle Linee Guida relative all’attività sportiva regionale indicate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La richiesta di eventuali deroghe verrà presentata dai Delegati Regionali contestualmente alla presentazione del Calendario Gare Regionali. Tale Calendario/programma dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo dell’Associazione non oltre il 15 novembre di ogni anno, al fine di ottenerne l’approvazione.

Ciascun Comitato Regionale si riunisce nella sede del Circolo di appartenenza del Delegato Regionale che lo presiede, salvo diverso accordo. Il Comitato Regionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28 - PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

a)       dai beni immobili acquistati dall’Associazione;

b)       dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;

c)       da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

d)       dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

La Associazione finanzia le proprie attività con:

a)    le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b)    le quote associative e i contributi dei soci;

c)    le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;

d)    le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;

e)    i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

f)     dai fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

g)    ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO – DIVIETO DI RIPARTIZIONE

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso e il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all’esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 30 - LIBRI SOCIALI

I libri sociali che l’Associazione deve tenere sono:

a)      il libro dei Soci;

b)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce.

Art. 31 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. I Soci propositori dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto. Il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 11 entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte presentate dai soci.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega del 20% dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega del 5% dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Art. 32 - SCIOGLIMENTO

L’Associazione può essere sciolta volontariamente con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, assunta col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto. Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, le operazioni di liquidazione saranno affidate dall’Assemblea ad uno o più liquidatori che opereranno nell’osservanza della legge Tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall’assemblea, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 33 – RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile, di ogni altra legge vigente in materia, nonché della F.I.G. e del C.O.N.I.